Sopratutto nelle zone di provincia e fuori dal centro città sono tanti i condomini che vengono definiti minimi. I condomini minimi sono quei condomini con meno di 8 condòmini e che, per questo motivo, non devono dotarsi di un amministratore di condominio.
Gli stabili al di sotto degli 8 condòmini possono avere un codice fiscale oppure non averne.
I condomini minimi possono beneficiare ugualmente delle detrazioni del 50% fino al 2016, del 36% dal 2017 e del 65% nonostante siano uno stabile al di sotto degli 8 condòmini.
Per usufruire di questi benefici è però necessario che lo stabile venga dotato di un codice fiscale per intestare correttamente le fatture. In fase di pagamento dovrà essere indicato sia il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il pagamento sia il codice fiscale dello stabile.
Secondo la recente circolare del 2 marzo 2016 il condominio minimo che non ha codice fiscale può, allo stesso modo, far scaricare le spese di ristrutturazione ai propri condòmini utilizzando in fase di dichiarazione il CF del condòmino che ha effettuato il bonifico. E’ bene produrre anche, in fase di dichiarazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari.