Abbiamo tutti una vicina di casa che trascorre le giornate e che riempie le scale del condominio di odori più o meno piacevoli a seconda di quello che offre il menù. Da questo momento la nostra cuoca deve stare attenta. A dirlo è la Cassazione.
La sentenza 14467/2017 ha inquadrato nel reato di <<getto pericoloso di cose>> i fumi, gli odori e i rumori persistentemente molesti. Nel caso specifico si fa riferimento a dei proprietari “olfattivamente molesti”.
La Cassazione ha analizzato la tollerabilità di suddetti odori che è stata ritenuta superata. Pertanto l’ente si è espresso in questi termini:
E’ configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’articolo 844 del Codice Civile