In caso di detrazione fiscale l’amministratore di condominio è obbligato a chiedere la detrazione fiscale sia per le spese di manutenzione ordinaria sia per le spese di manutenzione straordinaria. Il diritto dei singoli condòmini ad usufruire dei benefici fiscali non può essere escluso nè dall’amministratore di condominio nè dall’assemblea.
Il condòmino che può provare di aver subito un danno a causa dell’inadempimento dell’amministratore può agire in giudizio contro quest’ultimo.
Come afferma la Corte di appello di Milano il 6 febbraio 2008, l’amministratore <<non può certo spingersi fino alla valutazione di opportunità di scelte che competono esclusivamente alla discrezionalità dei condòmini nell’attività di gestione del bene comune. Siccome il diritto alla detrazione fiscale appartiene esclusivamente a ciascun condomino, che è libero di esercitarlo o meno senza che la diversa decisione degli altri possa far venire meno tale diritto individuale, una delibera assembleare può anche manifestare una volontà maggioritaria intesa alla rinuncia ad esercitare il diritto, e quindi a determinarne l’estinzione, ma sempre senza alcuna possibilità di estendere tale rinuncia e tale estinzione al diritto dei condòmini, quantomeno di quelli dissenzienti>>.