«L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini». Lo afferma l’articolo 1130 del Codice Civile.
Se l’amministratore di condominio ritiene di poter preservare il patrimonio comune e allo stesso tempo ritiene di consentire a tutti i condòmini il miglior godimento delle parti comuni (concedendo, per esempio, le chiavi alla ditta di pulizie) è autorizzato a farlo.
C’è da prestare attenzione, naturalmente, alle specifiche delibere assembleari, che possono essere l’eccezione alla regola.