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Obbligo di vigilanza per le parti comuni

Condomani 29/01/2020

L’amministratore di condominio ha piena responsabilità sulle parti comuni e deve vigilare su di esse. Lo ribadisce la Corte di Cassazione (sentenza 22163/2019), in merito a un caso di incendio in un edificio.

Secondo quanto afferma l’articolo 1117 del Codice Civile la facciata e il tetto dell’edificio sono parti comuni. Pertanto l’amministratore di condominio è costretto a vigilare sulle stesse, anche durante i lavori.

Nel caso in cui, di fronte ad una palese necessità di lavori urgenti, è l’assemblea ad opporsi alla richiesta, non può ipotizzarsi il reato per l’amministratore (secondo l’articolo 677 del Codice Penale), bensì è imputabile la colpa ai condòmini che hanno l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa (Corte di Cassazione, Sentenza 50366/2019).

Federica Sesti Osseo

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