In Italia ci si sposa sempre di meno. Le coppie preferiscono optare per la convivenza piuttosto che per il matrimonio. E’ proprio per questo che la legislazione italiana sta correndo al riparo per cercare di tutelare i diritti di chi decide di non sposarsi davanti all’altare o in comune.
Ad oggi esistono almeno tre tipi di convivenze:
- Una convivenza semplice. La disciplina giuridica parla a tal riguardo di conviventi di fatto cioè due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile
- Una convivenza registrata. La disciplina giuridica parla a tal riguardo di conviventi che hanno presentato una dichiarazione di convivenza all’anagrafe.
- Una convivenza regolata da un contratto ad hoc.
Sempre più coppie italiane stanno scegliendo la seconda forma di convivenza. E’ con essa che si riescono ad ottenere diritti, come, per esempio, gli alimenti in caso di fine del rapporto, il risarcimento del danno per la morte del partner da fatto illecito, etc.
A differenza delle unioni civili, i cui componenti sono equiparati ai coniugi, nessuna tutela è prevista per i conviventi che non scelgono le opzioni 2 e 3. Ma l’aspetto più interessante che sta spingendo molti conviventi a far registrare il loro rapporto all’anagrafe è la tutela sulla casa. In caso di morte del convivente proprietario della casa il partner supersiste può abitarvi per almeno due anni, che diventano finanche tre in casi di coabitazione dei figli. In alcuni casi si può arrivare a concedere al partner un periodo pari agli anni della convivenza, ma non superiore ai tre anni. Se, invece, la coppia di fatto si separa non c’è nessuna tutela per il convivente più debole se nel contratto di convivenza non è stata inserita alcuna clausola.
Il contratto di convivenza dunque si comporta come un contenitore all’interno del quale si può inserire da parte del convivente l’indicazione della residenza, la modalità di contribuzione alla vita in comune e il regime patrimoniale della comunione dei beni. Questo tipo di contratto non può essere stipulato nel caso in cui ci siano persone ancora vincolate da un precedente matrimonio. Una clausola da tenere bene a mente.