Sono numerose le novità che nello scorso ottobre hanno interessato gli amministratori di condominio. La più rilevante riguarda la formazione di colui che si deve occupare della gestione condominiale.
Alcune prerogative per svolgere il ruolo dell’amministratore sono le classiche:
- godere di diritti civili
- non essere condannato per nessun tipo di delitto
- non essere stato sottoposto a misure di riabilitazione
- non essere interdetto o inabilitato
- non essere annotato nell’elenco dei protesti cambiari
Il punto più interessante è che l’amministratore deve svolgere un corso di formazione e che deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Se l’amministratore di condominio è interno allo stabile questi ultimi due punti non sono necessari.
Inoltre coloro che hanno svolto la professione di amministratori per almeno un anno nei tre anni precedenti alla Riforma possono non avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e possono non aver frequentato un corso di formazione. Per loro è obbligatorio però un corso di aggiornamento periodico.
Come abbiamo già accennato in un altro nostro articolo è possibile che l’amministratore di condominio non sia solo una persona fisica, ma anche una società.