Nel momento in cui si acquista una casa sono tante le spese che si devono affrontare: acquisto, notaio, ristrutturazione e naturalmente condominio.
Tra le preoccupazioni iniziali dell’acquirente, in fase di valutazione di acquisto, vi è sicuramente il mancato pagamento di alcune rate condominiali. Secondo l’articolo 63, comma 4, del Codice Civile: <<chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente>>.
Le spese dell’acquirente di cui assicurarsi sono quelle che riguardano l’anno di acquisto della casa e l’anno precedente. Pertanto, tutte le spese deliberate ante rogito devono essere pagate dal venditore.
Nel caso di lavori si deve fare riferimento non alla delibera programmatica (che è infatti solo una programmazione dell’esecuzione dei lavori), bensì a quella con cui è stata dato all’amministratore il compito di sottoscrivere il contratto con la ditta.
E’ possibile che, in fase di rogito, ci si accordi diversamente a riguardo. Si può scegliere, infatti, anche di computare le spese di un lavoro deliberato solo programmaticamente all’ex proprietario di casa. Di questo, però, naturalmente, deve essere reso edotto l’amministratore di condominio, che si dovrà occupare del rendiconto delle spese. Non vi è infatti una data limite entro i dieci anni per il pagamento dei lavori straordinari pattuiti, come afferma la Cassazione nella sentenza 11199 del 2021, nè vi è una cifra limite. Qualora infatti i costi superino il preventivo, il venditore è obbligato a pagare l’intero importo della cifra, se pattuito con l’acquirente che questa spesa non è a lui imputabile.