Secondo la sentenza 22860/2020 della Cassazione se l’inquilino non ha la <<diligenza del buon padre di famiglia>>, e quindi importuna i propri vicini, il suo contratto d’affitto può essere sciolto con uno sfratto.
E’ il Codice Civile infatti nell’articolo 1587 ad affermare il divieto di <<compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri all’interno dello stabile>>.
Uno dei migliori escamotage per il locatore per tutelarsi a priori è specificare, nel contratto di locazione, come le eventuali molestie e liti con gli altri condòmini possano portare alla scissione del contratto.
Inoltre, l’inquilino è tenuto a rispettare le norme contenute nel regolamento di condominio anche se nel contratto non è specificata alcuna voce in tal senso.
Il compito di far rispettare il regolamento di condominio è dell’amministratore, come affermato dal Tribunale di Monza n. 2395/2016.
Nel caso in cui l’inquilino non rispetti quanto dovuto è possibile risolvere il contratto di locazione (Cassazione 11859/2011).