Secondo la sentenza 22860/2020 della Cassazione se l’inquilino non ha la <<diligenza del buon padre di famiglia>>, e quindi importuna i propri vicini, il suo contratto d’affitto può essere sciolto con uno sfratto.
E’ il Codice Civile infatti nell’articolo 1587 ad affermare il divieto di <<compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri all’interno dello stabile>>.
Uno dei migliori escamotage per il locatore per tutelarsi a priori è specificare, nel contratto di locazione, come le eventuali molestie e liti con gli altri condòmini possano portare alla scissione del contratto.