L’articolo 896 del Codice Civile prevede che nel caso in cui i rami e le radici sconfinino in un’altra proprietà, il proprietario del fondo attiguo può costringere il possidente noncurante a provvedere al taglio. Qualora quest’ultimo non porti avanti l’azione richiesta il vicino può scegliere di provvedervi egli stesso, se ad oltrepassere il confine sono le radici.
L’articolo infatti recita: <<quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo>>.
L’articolo 892 del Codice Civile prevede che, in caso di inerzia, è necessario ottenere un provvedimento giudiziale a carico della parte inadempiente. La forza pubblica, rappresentata per esempio dall’ente della Polizia e dei Carabinieri, non ha la possibilità di agire su questioni di interesse privato che non si delineano come reato.
Allo stesso modo anche l’amministratore di condominio, che è responsabile delle parti comuni dell’edificio (art. 1117 del Codice Civile), non ha alcun potere sulle proprietà private, anche se nel verbale dell’assemblea viene richiesto esplicitamente un taglio delle siepi aggettanti, per esempio. Di conseguenza, l’amministratore non può essere accusato di inadempienza se un condòmino non provvede alla potatura di rami o radici.