L’articolo 896 del Codice Civile prevede che nel caso in cui i rami e le radici sconfinino in un’altra proprietà il proprietario del fondo attiguo può costringere il possidente noncurante a provvedere al taglio. Qualora quest’ultimo non porti avanti l’azione richiesta il vicino può scegliere di provvedervi egli stesso, se ad oltrepassere il confine sono le radici.
L’articolo 892 del Codice Civile prevede che, in caso di inerzia, è necessario ottenere un provvedimento giudiziale a carico della parte inadempiente. La forza pubblica, rappresentata per esempio dall’ente della Polizia e dei Carabinieri, non ha la possibilità di agire su questioni di interesse privato che non si delineano come reato.