Il resoconto di quanto deciso e discusso nell’assemblea condominiale è contenuto nel verbale di assemblea, che conservato è conservato nel Registro dei Verbali dall’Amministratore di Condominio.
Secondo quanto afferma il Garante sulla Privacy le registrazioni audio durante l’assemblea di condominio sono sempre legittime, ma è necessario il consenso del presidente della riunione. Il file dovrà essere allegato al verbale.
Al contrario, invece, per le registrazioni video è necessario che tutti i partecipanti all’assemblea (compresi eventuali ospiti esterni estranei allo stabile) siano consenzienti.
Le registrazioni saranno poi conservate, così come i verbali, dall’amministratore di condominio.
Non tutta la giurisprudenza, però, è d’accordo a riguardo. La Cassazione nella sentenza 13 maggio 2011, n. 18908 ha disposto che «ciascun partecipante ad una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato», mentre per le Sezioni Unite (sentenza 3674724 del settembre 2003) «(…) non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste». Pertanto, secondo questa linea di pensiero la seduta può essere registrata, a patto che tutti i condòmini siano consenzienti, lasciando sempre la custodia del file all’amministratore e non girando il suddetto mai a terzi.