Non esiste alcuna norma che determini come debba essere il rendiconto condominiale. Ogni amministratore ha discrezionalità a riguardo. L’amministratore può predisporre sia un rendiconto di cassa che un rendiconto per competenza.
La giurisprudenza ritiene che il rendiconto condominiale ottimale debba essere quello per competenza.
In ogni rendiconto il condòmino deve poter individuare la sua quota spese, quanto già versato e quanto deve ancora versare.
Il terzo comma dell’articolo 1129 del codice civile prevede la possibilità di revoca dell’amministratore da parte dell’autorità giudiziaria, su ricorso anche di un solo condòmino, nell’ipotesi che l’amministratore per due anni non abbia reso i conti della sua gestione.
Alla fine di ogni gestione, l’amministratore ha il dovere di rendere conto del suo operato, sottoponendo all’assemblea il bilancio analitico delle entrate e delle spese.