Abbiamo già affrontato il tema dell’amministratore di condominio come datore di lavoro.
Tra i vari compiti dell’amministratore di condominio nei confronti di un lavoratore dipendente vi è il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Se viene omesso questo compito, secondo l’articolo 2, comma 1 D.L. n.463/1983, l’amministratore di condominio può essere punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 1032,91.
Si ha tempo fino al 16 del mese successivo a quello al quale si riferiscono i contributi per pagare le ritenute previdenziali e assistenziali. Il datore di lavoro, e quindi nel caso del condominio l’amministratore, non è punibile se provvede al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica di avvenuto accertamento della violazione.