Secondo l’articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile durante le assemblee condominiali è prevista la presenza di condòmini di quello stesso stabile oppure è necessaria la delega scritta degli assenti.
La delega può essere data sia ad un condòmino sia anche ad un estraneo al condomìnio stesso (se il regolamento condominiale non lo vieta). Qualora si presenti un soggetto estraneo al condominio privo di delega allora è possibile invitarlo ad uscire.
Secondo quanto afferma la Cassazione: <<La partecipazione ad una assemblea di condominio di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della costituzione dell’assemblea e delle decisioni assunte in tale sede. Qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla richiesta maggioranza e sul prescritto quorum, nè sullo svolgimento della discussione nè sull’esito della votazione>>.
Anche un conduttore, al posto del proprietario, può essere considerato quasi come un estraneo al condominio e non ha diritto di voto in assemblea, tranne riguardo alle spese relative al riscaldamento e al condizionamento dell’aria.
Se, per esempio, si discutono punti all’ordine del giorno per i quali è necessaria la presenza di estranei allo stabile è opportuno che l’amministratore di condominio avvisi dell’intervento esterno i condòmini, per tempo. Inoltre i soggetti terzi è bene che siano presenti solo alla discussione che li riguarda strettamente e non all’intera seduta. Se il condominio, per esempio, sta progettando dei lavori di manutenzione e l’amministratore preferisce far ascoltare direttamente ai condòmini i pareri dei vari capocantieri, si può decidere di ospitare questi professionisti durante l’assemblea di condominio per il tempo necessario allo svolgimento dell’odg in questione.