Durante un’assemblea condominiale nel mio stabile c’è stata una accesa discussione con i negozi sottostanti. Questi ultimi non ritenevano che fosse giusto pagare le spese condominiali riferite agli spazi comuni del nostro stabile, affermando che, entrando attraverso la strada, non ne facevano uso.
Secondo la sentenza 761 del 1979 l’androne delle scale e di un edificio sono da considerarsi comuni, anche per quei negozi che affacciano sulla strada. Non è importante infatti l’effettivo utilizzo, ma la destinazione d’uso.
Quindi anche i proprietari di questi locali devono contribuire alle spese condominiali in questione, così come quelle per il portiere (sentenza 12298/2003).
C’è la possibilità, però, di far stipulare un accordo preventivo tra le parti da inserire nel regolamento condominiale per escludere dalla partecipazione alle spese questi locali. Secondo la Sentenza 15444 del 2007 si può decidere di concordare un importo inferiore delle spese, tenendo conto del loro minore utilizzo.
Questa clausola, però, non era presente nel nostro regolamento e quindi ogni loro tentativo di sottrarsi alle spese è risultato vano.