“Eravamo giovani, belli e in forze. Avevamo qualche soldino da parte e abbiamo acquistato una casa. Poi la vita ci ha portato verso altri lidi e altri mari. Quella casa l’abbiamo venduta e abbiamo iniziato per dieci anni a girare da un appartamento ad un altro. Ora ci siamo ristabilizzati e vogliamo nuovamente acquistare una casa. Non possiamo beneficiare di nulla?”.
Questa potrebbe essere una storia comune a tanti. La risposta non è così scontata ed è stato oggetto di discussione ne La legge di Stabilità.
Chiariamo prima di tutto cosa si intende per prima casa. Con questo termine facciamo riferimento ad una unità immobiliare ad uso abitativo situato nel Comune di residenza dell’acquirente.
Per far sì che la persona che sta per acquistare la casa usufruisca delle agevolazioni fiscali, l’acquirente non deve avere altre case intestate a suo nome nel Comune di residenza. Se ha altre case a suo nome sull’intero territorio nazionale ha un anno di tempo per rivenderle e poter usufruire delle agevolazioni fiscali. E’ bene sottolineare che qualora venga fatta richiesta di residenza e poi questa venga ritratta non sarà possibile usufruire della detrazione fiscale. E’ anche possibile spostare la propria residenza fino ai 18 mesi successivi.
Fino al 2015 era necessario rivendere prima la casa per usufruire dei vantaggi fiscali.
La nuova disciplina regola tutti gli atti d’acquisto a partire dall’1 gennaio 2016. Non è possibile dunque usufruire di questa agevolazione per coloro che hanno acquistato un immobile il 20 agosto 2015 e che venderanno la prima casa iniziale entro il 15 agosto 2016, per esempio.
Se si soddisfano dunque le seguenti richieste è possibile usufruire del credito d’imposta “a catena” per il riacquisto della “prima casa”.