L’articolo 1130 del comma n.6 del Codice Civile impone all’amministratore di curare il registro delle anagrafiche condominiali.
Per fare questo lavoro naturalmente l’amministratore ha bisogno dell’aiuto dei suoi condòmini. La mancata collaborazione è punita in vari modi. In caso di inerzia da parte dei condòmini l’amministratore deve sollecitare il condòmino con una raccomandata. Passati 30 giorni l’amministratore acquisisce forzatamente le informazioni addebitando il costo ai responsabili.
La variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro 60 giorni, anche, e sopratutto, qualora subentrasse un nuovo condòmino quest’ultimo ha l’obbligo di comunicare la variazione.
Con Condomani per aggiornare l’anagrafica basta un click e automaticamente il sistema sincronizza i contatti anche sul proprio smartphone.