Il condominio minimo è quello stabile che costituito solo da due condòmini. Secondo la nuova normativa non è possibile nemmeno definire esso un condominio perchè al di sotto delle 8 unità non viene considerato tale.
Un “condominio minimo” però può naturalmente anche avere l’esigenza di dover indire un’assemblea. L’aspetto più complesso a riguardo rientra nella formazione della maggioranza. Alla base c’è il diritto al rimborso spese per la salvaguardia e la conservazione dei beni comuni. Qualora non si possa deliberare una decisione in quanto non è stata raggiunta la maggioranza e quindi l’unanimità (in questo caso) allora si può fare ricorso all’attività giudiziaria. L’autorità giudiziaria, in questo caso, può anche nominare un amministratore di condominio momentaneo, se anche di fronte ad essa non viene deliberato nulla.
E’ bene non confondere il condominio minimo dal “condominio piccolo”. Con quest’ultimo termine si intende uno stabile costituito da 3 a 8 condòmini.
Gli stabili che hanno più di 8 unità, secondo quanto afferma l’articolo 1129 al primo comma del Codice Civile, devono provvedere alla nomina di un amministratore (che può essere scelto anche tra i condòmini), indipendentemente dall’irrisorietà delle spese condominiali.