Si definisce ascensore (D.Lgs. n. 17/2010 (normativa sicurezza macchine): un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: 1) di persone, 2) di persone e cose, 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.
Compito dell’amministratore è ottenere entro 10 giorni dalla data di rilascio, da parte dell’installatore, una dichiarazione di conformità dell’impianto. Tale documento deve obbligatoriamente contenere:
- l’indirizzo dello stabile presso il quale è installato l’ascensore
- le caratteristiche tecniche dell’impianto
- il nominativo e la ragione sociale dell’installatore
- il nominativo della ditta incaricata di effettuare la manutenzione e le verifiche periodiche (ogni due anni a decorrere dalla data di messa in esercizio dell’ascensore)
Il Comune, in seguito, rilascia un libretto di immatricolazione dell’ascensore sul quale è obbligatorio segnare le verifiche periodiche effettuate. Se l’esito della manutenzione è negativo, l’Ufficio comunale dispone il fermo dell’ascensore fino alla data di verifica straordinaria con esito positivo.
Secondo il comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 17/2010 è vietato tenere in esercizio impianti che sono privi di questa dichiarazione. Qualora non fossero presenti tutte le carte in regola la responsabilità di eventuali incidenti non grava sull’ente preposto alle verifiche, bensì sull’amministratore di condominio o eventualmente sull’unico proprietario.