Le scale e l’androne sono da considerarsi parti comuni e, quindi, beni del condominio, secondo quanto afferma l’articolo 1117 del Codice Civile.
L’androne e le scale sono di proprietà comune anche dei proprietari al piano terra che affacciano direttamente sulla strada. Inoltre questi beni sono elementi portanti dell’edificio, assolutamente indispensabili per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura.
Pertanto le spese quindi vanno ripartite anche tra quest’ultimi, a meno che non ci sia un atto di acquisto o un regolamento contrattuale che dica il contrario.
Le scale, infatti, sono un elemento strutturale essenziale dell’edificio, pertanto, tutti i condòmini devono partecipare in una certa misura alle spese. Lo afferma anche la Cassazione con la sentenza n. 9986 del 20 aprile 2017.
La ripartizione della spesa, però, va effettuata in base al criterio proporzionale dall’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano (secondo quanto afferma l’Articolo 1124 del Codice Civile. I proprietari dei piani più alti logorano le scale in maniera maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi. Per questo motivo le spese vanno ripartite in misura maggiore per chi abita nei piani più alti rispetto a chi abita in quelli più bassi.