Si può proibire ad un condòmino di istallare nella propria unità abitativa un condizionatore?
La risposta non è così semplice.
Il regolamento di condominio può avere norme mirate sul decoro della facciata condominiale.
Può essere richiesta una preventiva deliberazione assembleare di autorizzazione all’istallazione. Se, dunque, l’assemblea legifera che il regolamento non altera il decoro, il condizionatore può essere tranquillamente installato.
E’ possibile anche che il regolamento condominiali non ponga limiti assembleari. Questo non significa che il condòmino può agire senza notificarlo all’amministratore. Infatti l’’art. 1122 c.c. recita: <<Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea>>.
E’ data la possibilità di trovare un’unità esterna che soddisfi il decoro dell’edificio, di comune accordo con tutti i condòmini.