Dopo l’assemblea di condominio l’amministratore deve far pervenire ai condòmini il verbale. La legge non specifica i tempi entro cui questa procedura deve avvenire, ma la tempistica deve rispettare i termini per l’impugnazione.
La redazione del verbale di assemblea può avere infatti alcuni errori.
Qualora un condòmino rilevi degli errori nel verbale, sopratutto di omissione, che l’amministratore però si rifiuta di modificare, per contestarne la veridicità di quanto redatto e dimostrare che durante la riunione quello che è accaduto è andato diversamente da quello che è stato scritto, il condòmino deve impugnare il verbale entro 30 giorni, attraverso un avvocato in Tribunale.
Sarà il condòmino a dover provare che l’esposizione dei fatti non corrisponde al vero e che dovrà, attraverso il suo legale, dimostrare il reato di falsità ideologica in scrittura privata (Articolo 485 del Codice Penale).
Pertanto, l’amministratore di condominio che inoltra il verbale dopo 30 giorni non permette ai condòmini assente di sapere cosa è stato deciso in assemblea e rende impossibile l’impugnazione della deliberazione (articolo 1137 del Codice civile).