L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l’avviso della convocazione dell’assemblea condominiale deve essere fatto per iscritto a mezzo di posta raccomandata, Pec, fax o consegna a mano.
In alcuni casi il regolamento condominiale può imporre di utilizzare uno strumento piuttosto che un altro, ma è sempre da considerare quando quest’ultimo è stato redatto (magari in un’epoca antecedente alla diffusione delle Pec).
Il Dpr n.68 dell’11 febbraio 2015 ha sottolineato che la Pec ha lo stesso valore della raccomandata se entrambe le parti sono titolari di caselle di posta elettronica certificata.
Tutto questo può essere ritenuto valido prima della sentenza del 3 gennaio 2019 della Corte di Appello di Brescia erano questi gli unici strumenti ammessi.
Da oggi, invece, pare che, dietro consenso scritto e esplicito del condòmino, si possa ricevere una convocazione anche via email. Il condòmino può richiedere, quindi, che l’amministratore proceda alla convocazione via semplice email.
La decisione della Corte di Appello di Brescia (sentenza del 3 gennaio 2019 n.4) mette in discussione quanto affermato dall’ articolo 66, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, che elenca con precisione i mezzi di comunicazione della convocazione: <<posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano>>. Sono stati scelti ad hoc questi mezzi di comunicazione perchè consentono di ricevere un feedback da parte di colui che riceve il messaggio. Con la mail classica, invece, non c’è nessuna ricevuta di ritorno. E’ quindi un orientamento totalmente diverso.
Data la situazione che ci troviamo a vivere, in cui le esperienze di assemblee condominiali si fanno sempre più diffuse (come abbiamo raccontato qui) questa decisione può fare da apripista.
Voi cosa ne pensate?