Secondo l’art.71 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile «su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condòmini».
Per dare il via all’attivazione del sito è sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).
La proposta va inserita all’ordine del giorno anche se a chiederla è un condòmino.
Una volta attivato il sito web condominiale le spese di gestione vengono suddivise fra i condòmini proprietari, compreso chi non fa uso di internet (come gli anziani proprietari di un appartamento nello stabile), ma che potrebbe ipoteticamente accedervi.
Per tutelare la privacy di coloro che potranno accedere al sito web condominiale è necessario che la piattaforma sia dotata di una sezione dove inserire username e password per non far accedere ai dati sensibili persone non appartenenti al proprio stabile.
Un sito web condominiale ben realizzato deve consentire ai condomini di consultare i documenti condominiali (come i verbali di assemblea), i propri dati contabili e deve permettere un’interazione tra i condòmini.
10.000 edifici hanno già scelto la nostra piattaforma: Condomani. Condomani è un sito web condominiale che oltre ad essere un social network condominiale è anche un gestionale contabile trasparente per gli amministratori di condominio. Per iscriversi gratuitamente basta andare su www.condomani.it