Secondo la recente Riforma del Condominio, non può essere vietato il possesso di animali domestici. L’animale è infatti definito come una cosa, un bene mobile. Nella propria casa ognuno è padrone, anche se non del tutto.
Ci sono, però, degli accorgimenti che il regolamento condominiale può prendere contro coloro che fanno sporcare dai loro animali le parti comuni oppure contro chi li fa circolare senza museruola nel giardino condominiale. E’ qui che può entrare in gioco l’amministratore di condominio. Se la sua azione non è sufficiente il singolo condòmino può intraprendere una azione legale contro il vicino.
E’ bene ricordare comunque che il danno e i rumori devono essere quantizzati e quindi misurabili. Chi possiede degli animali deve rispettare lo spazio degli altri condòmini, ma sono anche quest’ultimi a dover aver una buona capacità di sopportazione perché non tutto quello che dà fastidio è illecito.
L’articolo 1138 del Codice Civile prevede che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici: <<le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici>>.
E’ bene inoltre ricordare che galline, capre o altri animali di questo tipo non sono considerabili come animali domestici. Benchè alcuni di questi non possano considerarsi pericolosi, essi sono, in realtà, soggetti a precise prescrizioni sanitarie, in quanto potenzialmente portatrici di malattie per l’uomo.
La soluzione migliore è sempre quella di appianare i problemi con il buon senso, magari scrivendo un post ironico su Condomani.