Nei punti all’ordine del giorno almeno una volta l’anno i condòmini trovano la voce “revoca/conferma amministratore in carica”. Facciamo il punto su questa questione, così complessa.
L’amministratore di condominio è tenuto a convocare l’assemblea per la discussione in merito alla rendiconto di gestione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’omessa convocazione dell’assemblea può costare caro al professionista che può essere anche revocato, secondo quanto afferma ex articolo 1129 del Codice Civile, comma 12. Tra le varie irregolarità è infatti inserito il ripetuto rifiuto da parte dell’amministratore di convocare una riunione di condominio per la revoca o la nomina di un nuovo professionista (che ha valore di un anno).
Il 22 ottobre 2015 un giudice lombardo ha sentenziato che in realtà basta solo sforare il termine dei 180 giorni, imposto dalla legge, per poter revocare l’amministratore di condominio dello stabile, anche qualora il bilancio sia approvato dall’assemblea stessa.
Infatti secondo l’ex art. 1130, comma 10, del Codice Civile il professionista è tenuto a convocare l’assemblea per il rendiconto annuale entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio.
E’ bene ricordare che a norma dell’articolo 66, comma1, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, secondo il quale l’assemblea può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario e da due condòmini che rappresentato 1/6 del valore dell’edificio.
Secondo l’articolo 1137 del Codice Civile per revocare l’amministratore di condominio, però, sono necessari 500 millesimi. Anche l’astensione ha la sua importanza. Secondo la Cassazione (6671/1990 e 127/2000) l’astenuto deve essere equiparato al dissenziente. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l’amministratore ha il diritto di prorogare l’incarico fino alla sua sostituzione.
Nel caso in cui ci sia una revoca da parte dell’attività giudiziaria, l’assemblea non può nominare l’amministratore revocato prima di un anno (ordinanza 23743 del 28 ottobre 2020). <<Il divieto di nomina dell’amministratore revocato dal tribunale è temporaneo, e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione».
E’ bene inoltre sottolineare come, secondo l’articolo 1129, comma 10, del Codice Civile, se l’amministratore ha svolto solo un anno di incarico, la sua posizione viene rinnovata automaticamente con rinnovo tacito, salvo revoca da parte dell’assemblea.
Questa pratica è stata portata avanti molto frequentemente in quei condomini che, in tempo di Covid, non hanno avuto la possibilità di indire una nuova assemblea di condominio.
Questo fino a quando non è stata pubblicata la legge 159/2020, che, nell’ultimo comma, stabilisce che l’assemblea condominiale può svolgersi anche in modalità di videoconferenza. Pertanto, l’amministratore di condominio che non convoca un’assemblea, anche durante la pandemia, può essere revocato, se essa è stata deliberata dall’assemblea.
In caso di negligenza dell’amministratore nella convocazione della riunione di condominio si può ricorrere all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile che permette a due condòmini portatori di 1/6 dei millesimi di richiedere l’assemblea. La mancata accoglienza di questa richiesta può determinare la revoca del professionista.