L’ampliamento di un balcone può essere realizzato solo qualora non crei problemi di decoro architettonico del condominio nonchè problemi di sicurezza dell’edificio.
Un condòmino non può decidere di ampliare il proprio balcone a discapito del proprio vicino di casa. Non si può rendere inservibile ad un altro una parte della propria proprietà all’uso o al godimento. Se dunque, per esempio, il proprietario dell’ultimo piano decide di ampliare il suo balcone e con quel lavoro toglie luce al condòmino sottostante, allora l’ampliamento non può essere portato avanti perchè lede i diritti del proprio vicino. Anche se l’assemblea delibera il consenso all’ampliamento, è diritto del singolo condòmino che si sente parte lesa appellarsi all’ <<inservibile all’uso e al godimento>>.
Qualora si dovesse avere l’ok dell’assemblea e di tutti i condòmini vicini di casa, essendo un lavoro di ristrutturazione edilizia straordinaria, è necessario il permesso di costruzione, in assenza del quale il Comune può anche ordinare la demolizione. Naturalmente il progetto deve essere conforme alla normativa edilizia locale. La richiesta deve essere portata avanti da un tecnico abilitato in possesso di un idoneo titolo edilizio. La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione a procedere dell’assemblea.
Una volta realizzati i lavori è necessario un nuovo accatastamento dell’immobile con il ricalcolo delle tabelle millesimali.