Se il servizio di portierato è inserito all’interno del regolamento condominiale, la soppressione di questo servizio costituisce una modifica al regolamento di condominio. Pertanto in casi come questi è richiesta la maggioranza degli intervenuti, oltre ai 500 millesimi (Art. 1136, comma 2, del Codice Civile).
Qualora, invece, il servizio di portierato non fosse inserito nel regolamento di condominio allora per la sua soppressione sono sufficiente le maggioranze ordinarie.
Per quanto riguarda l’alloggio del portiere (così come afferma la sentenza della Cassazione 5400/1997) si può procedere alla modifica della destinazione d’uso non richiedendo l’unanimità, bensì una la maggioranza degli intervenuti (così come imposto dall’articolo 1136, comma 5, del Codice Civile). L’assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio, può optare per l’uso indiretto di quella parte comune e decidere, quindi, di concedere in locazione a terzi l’alloggio stesso (come ha affermato la Cassazione, sezione seconda, 21 ottobre 1998, n.10446).