L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza
L’articolo 66 C.C. è stato realizzato per far sì che ogni condòmino si possa preparare adeguatamente circa gli argomenti all’ordine del giorno.
L’assemblea può essere considerata invalida e impugnabile dal condòmino che è rimasto assente o che dissenta dal suo contenuto. Nessun regolamento condominiale può derogare da tale principio. In base al sesto comma dell’articolo 1136 del C.C.
l’assemblea non può deliberare, se non costa che tutti i condòmini sono stati invitati alla riunione
L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i condòmini:
- o mediante raccomandata
- o mediante pec (posta elettronica certificata)
- o mediante firma su un foglio che riporta il testo stesso della convocazione
L’amministratore deve poter dimostrare di aver ottemperato a tale obbligo, anche attraverso documentazioni onerose perchè la responsabilità di un mancato invito alla riunione assembleare, qualsiasi sia il motivo, ricadrà su di lui.
Il condòmino può decidere di convocare l’assemblea solo quando l’amministratore non è presente. In caso contrario la delibera è annullabile.
Si parla quindi di sola raccomandata o è necessaria la ricevuta di ritorno?
La legge non prevede anche il fax?
Fabio
E’ necessaria la ricevuta di ritorno.
L’unica alternativa alla raccomandata è la pec che prevede la ricevuta di ritorno ed è anche gratuita (a parte il canone annuale).