La delibera dei lavori condominiali è soggetta a un quorum deliberativo che varia in base all’entità dei lavori stessi.
Lo specifica l’articolo 116, quarto comma, del Codice Civile. Per le spese di rilevante entità è richiesta la maggioranza degli intervenuto oltre i 500 millesimi.
Messo alle strette, l’amministratore può anche decidere di procedere con l’esecuzione dei lavori avvalendosi dell’articolo 1105, ultimo comma, del Codice Civile, in quanto l’inattività va a ledere la cosa pubblica.
Se non si forma la maggioranza, inoltre, ciascun condòmino partecipante all’assemblea può anche ricorrere all’autorità giudiziaria.