Il giardino condominiale, così come l’androne e le scale, viene considerato una parte comune dell’edificio, come afferma l’articolo 1117 del Codice Civile.
Pertanto le spese devono essere ripartite sulla base dei millesimi di proprietà. Tutte le spese ordinarie possono essere effettuate dall’amministratore senza consultare l’assemblea. Invece, le spese straordinarie devono avere il parere assembleare. Per l’abbattimento di un albero, per esempio, ci devono essere almeno 1/3 dei condòmini presenti alla riunione e la maggioranza di almeno 500 millesimi. Per la manutenzione del giardino, come l’irrigazione e il giardiniere, invece non è necessario indire nessuna assemblea.
In caso di emergenza, come per esempio la messa in sicurezza di un albero ad alto fusto caduto durante una forte pioggia, l’amministratore ha il potere di agire subito, secondo quando afferma l’articolo 1135 del Codice Civile. Dovrà poi giustificare il suo operato nel corso della prima assemblea. Per potare, invece, semplicemente un albero c’è bisogno dell’unanimità dell’assemblea.
Secondo l’articolo 1102 del Codice Civile il giardino condominiale può essere utilizzato purchè non venga alterata la sua destinazione e purchè non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Qualsiasi modifica deve essere approvata dall’assemblea di condominio e quindi non può essere presa in autonomia.