La piscina condominiale è da considerarsi come una parte comune dell’edificio se essa è stata realizzata nello stesso momento in cui è stato costruito lo stabile in questione.
Secondo l’articolo 1123 del Codice Civile, pertanto, le spese di manutenzione <<necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dello stabile>> devono essere sostenute da tutti i condòmini, siano esse ordinarie siano esse straordinarie. Tra quelle straordinarie rientra tutto ciò che è diretta conseguenza dell’adeguamento alle normative anti-Covid.
Pertanto, non è importante chi, durante l’assemblea si sia opposto al pagamento dei lavori della piscina condominiale: è obbligato comunque a pagare quanto richiesto in base ai suoi millesimi.
Nel caso in cui, invece, la piscina condominiale fosse stata realizzata successivamente alla costruzione dell’immobile, allora, è possibile che alcuni condòmini, decidendo di usufruire del bene (che rappresenta una innovazione <<gravosa e voluttaria>>) siano estraniati dalle spese. Secondo l’articolo 1121 del Codice Civile i condòmini possono, in qualsiasi momento, decidere di <<partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera>>.
Per l’emergenza Covid, gli stabili che sono dotati di una piscina condominiale devono:
– posizionare all’interno dell’area della piscina condominiale un dispencer gel
– assicurarsi di poter mantenere lo spazio interpersonale all’esterno della piscina, chiudendo per esempio alcune docce, alcuni spogliatoi, alcuni ombrelloni o alcuni lettini, calcolando il metro e mezzo di distanza
– assicurarsi di poter mantenere lo spazio interpersonale all’interno della piscina, calcolando 7 m2 a persona
– pulire i filtri della piscina
– far lavare ai propri utenti accuratamente prima di tuffarsi in piscina
– assicurarsi che i propri utenti non soffino il naso, non urinino o non sputino
– igienizzare le aree comuni, inclusi i lettini e gli ombrelloni