Un condòmino può intervenire e prendere parte alle decisioni dell’assemblea anche attraverso una delega scritta, se è impossibilitato a presenziare di persona. Prima delle Riforma del Condominio non era stata specificata in che forma dovesse essere la delega. Ad oggi è stato specificato che essa deve essere spedita via posta, via email o via fax. Naturalmente nei primi due casi è preferibile una raccomandata o una pec.
Ci sono però delle restrizioni. Se i condòmini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini. Il delegato che non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e dei millesimi pertanto non può rappresentare per esempio l’impresa edile che, non avendo ancora venduto alcuni immobili, detiene più di 1/5 dei millesimi, qualora i condòmini siano più di 20.
Inoltre l’amministratore di condominio non può più essere delegato.
Questa scelta è motivata dalla volontà di mantenere l’organo assembleare il più possibile collegiale.
Pertanto la partecipazione all’assemblea di uno o più rappresentati che hanno un numero di deleghe superiore a quanto prescritto dal regolamento rende le delibere annullabili, come afferma anche la sentenza 8015 del 2017, dal momento che si porta avanti un vizio di forma.
La delega può essere conferita in qualsiasi momento, anche il giorno stesso dell’assemblea.
Solitamente il testo della delega, per prassi, si trova in calce alla convocazione dell’assemblea.