L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento con il voto di maggioranza. Qualora in assemblea non si raggiungesse il quorum, l’amministratore continuerebbe a svolgere il suo ruolo con la “proroga dei poteri”, con l’obbligo di provvedere alle incombenze che la legge impone. Tra i suoi obblighi vi è quello di riconvocare nuovamente un’ assemblea per consentire ai condòmini di procedere alla nomina di un nuovo amministratore. Qualora i condòmini non riuscissero a nominare un altro amministratore può essere richiesto l’intervento dell’attività giudiziaria.
L’amministratore, però, può essere revocato non solo dall’assemblea, ma anche da un singolo condòmino dopo esser stato portato di fronte al Tribunale, secondo l’articolo 1129 del Codice Civile. Può essere portata avanti questa azione se l’amministratore:
- non rende conto della rendicontazione dei 180 giorni
- non apre il conto corrente del condominio
- non notifica ai condòmini un atto di citazione per una lite
- omette la convocazione dell’assemblea oppure si rifiuta di convocarla nonostante la richiesta dei propri condòmini
- non gestisce la contabilità suddividendo chiaramente il patrimonio condominiale da quello personale
Approfondiamo quest’ultimo punto. Secondo l’articolo 1130-bis del Codice Civile è possibile chiedere la revisione della contabilità del condomino: <<in qualsiasi momento, per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio>>.
Qualora venissero riscontrate delle irregolarità secondo l’articolo 1129, commi 11 e 12, del Codice Civile, è possibile chiedere la revoca dell’amministratore di condominio.
In alcuni casi ci può essere una valutazione da parte dell’istituzione giudiziaria che valuterà anche la gravità del fatto.
Qualora, però, l’amministratore venga revocato senza giusto motivo, il suddetto professionista può richiedere un risarcimento danni pari al compenso stabilito per l’intera gestione, al rimborso spese sostenute e al risarcimento del danno (con onere della prova a suo carico). Lo afferma la Suprema Corte con l’ordinanza 7874 di marzo 2021.
Una volta concluso l’incarico l’amministratore di condominio deve sempre essere pagato, a meno che non si dimostri negligenza nell’incarico, come ha affermato anche il Tribunale di Milano con la sentenza 734 del 2020. Spetta al condòmino dimostrare la suddetta negligenza.