L’incarico dell’amministratore di condominio ha la durata di un anno. L’assemblea viene convocata sempre per la revoca e per le dimissioni di questo professionista, avendo il potere anche di interrompere il rapporto contrattuale con l’amministratore in qualsiasi momento.
Secondo quanto afferma l’articolo 1129, decimo comma, del Codice civile «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore». Quindi per due anni l’amministratore non è obbligato a inserire nell’odg il suo rinnovo o la sua revoca.
I condòmini che non intendono rinnovare all’amministratore la mansione prima dello scadere dei due anni devono esprimere la loro contraria manifestazione di volontà, come ha affermato il Tribunale di Busto Arsizio, nella sentenza 23 aprile 2021, n. 638.
Al termine della nomina del secondo anno, l’amministratore è tenuto ad inserire come punto all’ordine del giorno la sua revoca o il suo rinnovo. Secondo quanto afferma l’articolo 1129, dodicesimo comma, n. 1, del Codice civile qualora l’amministratore si rifiuti di convocare l’assemblea inserendo questo punto è passabile di revoca.
Salvo accordi tra l’amministratore e i condòmini, la data di chiusura dell’esercizio non determina i fini dell’incarico del professionista.
Compito dell’amministratore è, al momento dell’accettazione della nomina, definire il suo compenso specificandolo.
La revoca dell’amministratore può avvenire anche per via giudiziaria se:
– vi sono gravi irregolarità di gestione
– l’amministratore non rende conto della sua gestione
– non si sia comunicato di aver intrapreso una azione giudiziaria