Diciamolo! Non è semplice vivere in condominio. Alle 3 di notte si sente il rumore di fastidiosi tacchetti, lavatrici e lavastoviglie in funzione, cani che abbaiano e gatti che miagolano ininterrottamente.
In aiuto ci viene l’articolo 844 del Codice Civile che sottolinea la possibilità di interdire al proprietario di un fondo di determinare immissioni nel fondo del vicino.
Ma qual è il limite di tollerabilità? E’ necessario applicare il criterio comparativo che consiste nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo di una determinata zona. In poche parole se risiedete in una zona rumorosa mettetevi l’anima in pace.
E’ però possibile anche applicare criteri più restrittivi qualora il Regolamento Condominiale ne abbia previsto la presenza in fase di stesura.
La tutela riservata dallo Stato è penale (art. 659 del codice penale) e prevede due distinte ipotesi di reato:
1° comma) disturbo della quiete pubblica per mezzo di schiamazzi o, in generale rumori non dovuti
2° comma) esercizio di un’attività rumorosa in violazione di leggi o regolamenti.
Chi compie queste azioni può essere punito nel primo caso con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309, nel secondo caso con l’ammenda da euro 103 a euro 516.
E’ preferibile rivolgersi prima al proprio amministratore di condominio e, qualora nulla cambi, al giudice di pace attraverso un ricorso per ottenere l’eliminazione delle cause che producono i rumori (ex art.844 c.c) ed il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per il pregiudizio subito.
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