Il Codice Civile, nell’articolo 1882, definisce l’assicurazione come quel contratto con il quale l’assicuratore acquisisce il diritto al pagamento di un premio, ma in cambio si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un determinato evento.
Nella maggior parte dei casi la polizza è di tipo globale, cioè la sezione danni per la copertura completa del condominio. In questo caso il singolo condòmino non è assicurato.
Solitamente queste polizze sono pluriennali. La durata minima è quinquennale, ma si può decidere di disdire il contratto quando si vuole, con conseguente riduzione del premio previsto però.
La stipula di una assicurazione di questo tipo prevede l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.