Comunione e comproprietà sono due istituti differenti. La comunione è una situazione contingente e temporanea, al contrario della comproprietà che è necessaria e permanente (articolo 1119 del Codice Civile).
Come è da intendere dunque una piscina condominiale o degli spazi per giocare a calcio? In questo caso questi spazi sono da considerare parti comuni perchè nella fase di acquisto essi sono stati comperati insieme all’unità immobiliare.
Ricordiamo che la destinazione d’uso è la destinazione catastale delle parti comuni. Le modifiche significative delle parti comuni per assecondare esigenze condominiali richiede i 4/5 dei condòmini, nonchè i 4/5 del valore dell’edificio.
Le parti private, invece, sono strettamente collegate alle norme urbanistiche e al regolamento condominiale.