Sono sempre più frequenti i ricorsi ai professionisti della giurisprudenza in materia condominiale.
Nel momento in cui in un condominio si deve affrontare una lite giudiziaria che tocca un condòmino dello stabile, secondo quanto previsto dall’articolo 1132 del Codice Civile, l’assemblea condominiale può deliberare di promuovere o di resistere a suddetta contesa. E’ necessario, pertanto, qualora un condòmino voglia opporsi a questa iniziativa, far deliberare la propria avversione alla causa stessa, notificando successivamente (entro 30 giorni) l’atto di dissenso alla lite. Solo in questo modo il condòmino avrà diritto a non pagare le spese legali.
Nella maggior parte dei casi il condomìnio che è riuscito a vincere la causa ha diritto ad un risarcimento totale delle spese legali dalla controparte. Qualora questo non avvenga in automatico il condomìnio ha diritto a fare causa alla controparte.
Secondo infatti quanto afferma la Cassazione civile, sezione II, sentenza 1629 del23 gennaio 2018: «in tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio e un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, “pro quota”, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli articoli 1132 e 1101 del Codice civile, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino».
Facciamo qualche esempio pratico per capire qualcosa di più. Mettiamo il caso che uno dei condòmini non paga più le rate condominiali. L’amministratore in questi casi invia un sollecito e, se non vi è la risposta del condòmino, dà il compito al suo legale di recuperare l’importo dovuto. L’avvocato dunque invia una diffida di pagamento al suo condòmino, minacciando il ricorso agli enti giudiziari. A questo punto il condòmino, spaventato, paga le spese condominiali, ma non aggiunge il compenso richiestogli dall’avvocato. L’amministratore è allora costretto a pagare l’avvocato con i soldi presenti nella cassa condominiale. Sarà poi compito dell’amministratore e diritto degli altri condòmini riscuotere quanto dovuto dal condòmino in questione.
Nei miei bilanci preventivi c’è sempre un conto “Spese Legali”. tale voce va utilizzata nelle controversie tra Condominio e Condomino… o altro… nel primo caso spigo sempre che per il Condomino moroso a cui si andrà far ricorso ad un legale e quindi ad utilizzare quella voce spesa.. vengono addebitate al Condomino e dovrà averne cura al suo ripristino nelle casse del Condominio.