8 Comments

  1. antonino cintorino
    antonino cintorino 22/01/2014 at 22:52 .

    ALCUNE ECCEZIONI AL LIBERO PASSAGGIO AL RISCALDAMENTO AUTONOMO
    Senza voler in alcun modo smorzare gli entusiasmi di tutti i più convinti assertori delle migliorie derivanti dalla possibilità di passare de plano al riscaldamento autonomo è opportuno precisare, tuttavia, che “il regolamento di condominio potrà continuare a negare totalmente la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato”.
    In tale ipotesi, il distacco non potrà essere consentito anche nel caso in cui il condomino riesca a dimostrare che a seguito del distacco medesimo non si originerà nessun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto” (FONTE: “Cosa cambia con la riforma del condominio”Il Sole 24 ORE, Avv. Francesco Epifani).
    In “Riforma del condominio, il distacco dall’impianto centralizzato” su “Casa e Clima”, l’Avv. Antonella Giraudi addirittura chiosa che “Nulla cambia a seguito della riformulazione dell’art. 1118 c.c. poichè il regolamento contrattuale di condominio può continuare a vietare la possibilità di distaccarsi, poiché l’ultimo comma dell’art. 1118 c.c. (a differenza del 2o comma del medesimo articolo) non è espressamente richiamato dall’art. 1138 c.c. fra le norme di natura inderogabile”.
    Potrebbe, invero, ingenerarsi una ulteriore limitazione: va verificato che il Comune in cui è ubicato l’immobile non abbia stabilito sul proprio regolamento edilizio il divieto di distacco da impianto centralizzato.
    La tendenza di parecchi comuni d’Italia è quella di incentivare gli impianti centralizzati di riscaldamento che hanno un impatto minore in termini di inquinamento. Se il Comune ha legiferato in merito, a nulla varrebbe la legge sui condomini che decide il distacco…
    In alcune regioni – come l’Emilia Romagna e il Piemonte, almeno per quanto ricordo- le nuove disposizioni normative statali potrebbero non essere recepite o addirittura vietate. Trattandosi infatti di un argomento – quello del distacco da impianto centralizzato – non solo di natura civilistica, ma che vede interessato anche il tema dell’efficienza energetica degli impianti termici, che ricade nell’ambito “energia”, materia concorrente di competenza regionale, (v. art. 118 della Carta Costituzionale), questo significa che le Regioni possono dettare discipline più rigorose rispetto ai dettami nazionali.
    E’ proprio partendo dalla lettura di una Circolare del 27 febbraio 2013 della Regione Piemonte che mi è venuto in “soccorso ermeneutico” il principio di concorrenza stato/regione in quest’ambito normativo.
    L’esegesi della quale appare cristallina prima facie: “la Regione Piemonte – in un’ottica di maggiore salvaguardia della qualità dell’aria e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi – più che imporre limiti alla facoltà del singolo condominio di optare per il distacco dall’impianto termico centralizzato, ha ritenuto di vietare interventi finalizzati alla trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa, fatta eccezione per i casi di deroga espressamente previsti […]” (pag. 4-5 della Circolare).
    In materia, capillare è la previsione normativa della la Regione Liguria, ad esempio, che nel Regolamento regionale n. 6/2012 (attuativo della Legge Regionale n. 23/2012) all’art. 3 comma 8 così dispone:
    “Per gli edifici appartenenti alle categorie E.1 (N.d.R. residenze) ed E.2 (N.d.R. uffici), così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del D.P.R. 412/1993, nel caso di:
    – edifici di nuova costruzione con un numero di unità abitative superiore a 4;
    – ristrutturazione integrale del sistema edificio-impianto degli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW;
    è richiesta l’installazione o il mantenimento di impianti termici centralizzati dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare. Le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata, per singola unità abitativa, devono essere dichiarate nella relazione così come previsto al comma 25 del D.P.R. 59/2009”.
    Ad ogni modo, sperando di essere stato utile e non troppo didascalico, credo che il legislatore abbia attuato un ottimo tentativo di riformare, in tal senso, una delle più annose e dibattute questioni condominiali.
    Buon condomani a tutti!!!

    1. Giuseppe Lovaglio
      Giuseppe Lovaglio 23/01/2014 at 13:56 .

      Complimenti per il commento.

      1. Anna Grazia Cicognani
        Anna Grazia Cicognani 31/03/2014 at 17:13 .

        Ottimo commento. Collegandomi a questo argomento, pongo una domanda:
        la stessa operazione si può fare anche con l’impianto antenna TV centralizzato?
        Esiste una norma che consente il distacco di un singolo condomino dall’impianto TV
        centralizzato? Grazie mille.

    2. Luca jiritano
      Luca jiritano 05/02/2014 at 13:38 .

      Complimenti ottimo articolo……

  2. antonino cintorino
    antonino cintorino 23/01/2014 at 22:01 .

    grazie!

  3. sabrina procicchiani
    sabrina procicchiani 21/05/2014 at 15:02 .

    – il distacco con la riforma è diventato più difficile, perchè è necessario trovare un termotecnico delinquentieche certifichi con il distacco non c’è , delinquente perchè una balla, così come un auto accesa ma ferma consuma, pur meno di quando è in moto, idem una caldaia
    – molte regioni hanno deliberato sull’argomento, proibendo i distacchi

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