Le parti comuni dei condomini non possono essere cambiate nelle loro destinazioni d’uso originarie. Le destinazioni d’uso sono indicate nel regolamento condominiale.
I singoli spazi comuni sono ulteriormente soggetti a norme decise dall’assemblea e un terzo dei millesimi.
I cambiamenti sono ammessi, ma non devono violare totalmente la destinazione d’uso.
Ciascuno può però apportare a proprie spese dei cambiamenti minimi per fruire meglio della cosa comune.
Se, per esempio, si ha un giardino condominiale il condòmino può decidere di acquistare una panchina da posizionare al suo interno per poter meglio godere delle giornate primaverili e dedicarsi alla lettura. Naturalmente, al contrario, nonostante, per esempio, si possa avere la passione per l’orto, non è possibile recintare una parte del giardino condominiale ed adibirlo ad orto. Qualora si verificasse un abuso del genere l’amministratore e i condòmini possono far partire una diffida o convocare l’assemblea per mettere a punto le azioni da intraprendere, inclusa quella giudiziaria. Infatti l’uso del bene non può mai diventare esclusivo, anche se l’utilizzo può essere più intenso per un condòmino rispetto ad un altro.
Anche per decisioni minime è sempre meglio prima comunicare in assemblea la decisione di acquisto, anche se il bene è a carico di un singolo condòmino, ma la possibilità di utilizzare l’oggetto è di tutti.