La Riforma del Condominio tende la zampa ai compagni domestici di ogni famiglia. In linea con i regolamenti condominiali. La Legge 220, modificando l’articolo 1138 del Codice Civile, infatti sottolinea come gli animali siano definiti dalla legge come “cose”. Non si può, per questo, vietare a nessuno di possedere una cosa, nemmeno se questo divieto è scritto all’interno del regolamento di condominio. La legge è inoltre retroattiva, quindi vale anche per quei regolamenti di condominio scritti prima della Riforma.
Se, però, gli animali arrecano troppo rumore può essere chiamato in causa l’amministratore di condominio che può richiamare per iscritto il proprietario. Se il regolamento condominiale lo prevede, il proprietario dell’animale può essere anche multato.
Nel caso in cui non basti la mediazione dell’amministratore di condominio allora si può intraprendere una azione legale. In questo caso il danno o il disturbo devono essere sempre quantificabili e debbono essere reiterati.
Naturalmente il proprietario degli animali domestici, come il cane, è responsabile per gli eventuali danni da essi cagionati, come afferma l’articolo 2052 del Codice Civile.
Non è necessario in nessun caso apporre un cartello che avvisi i condòmini e soggetti terzi che entrano in condominio della presenza di animali nello stabile.