I nuovi condomìni sono tenuti ad eliminare tutte le barriere architettoniche (Legge 13/1989). Questa azione è considerata di valore sociale.
Questa legge però non è valida per gli edifici ante 1989 per i quali è necessario avviare un altro iter.
Nel caso in cui l’assemblea non deliberi l’eliminazione delle barriere architettoniche con 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti, l’interessato potrà provvedere autonomamente ad apportare le modifiche che ritiene necessarie a proprie spese. Per fare lavori di questo tipo dovrà essere informato l’amministratore di condominio attraverso pec o raccomandata. Trascorsi tre mesi dalla comunicazione, si potrà procedere in autonomia con i lavori. L’assemblea non potrà in nessun caso, salvo danni alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato, opporsi all’intervento promosso dal singolo.
Anche l’istallazione di un ascensore, può essere considerata una azione del genere. Il proprietario interessato dovrà pagare a proprie spese il lavoro, anche se esso comporterà una riduzione della fruibilità delle scale, e nessun condòmino potrà opporsi.