Per posto auto condominiale si intende un’area adibita a parcheggio dei veicoli.
I posti auto possono essere non assegnati oppure essere di proprietà di specifici condòmini. Qualora sia necessario portare avanti dei lavori di rifacimento del piazzale o del cancello sono tenuti al pagamento della quota solo i condòmini che hanno la proprietà dei suddetti posti auto e che, pertanto, ne usufruiscono.
Nei condomini di nuova costruzione la maggior parte dei posti auto sono progettati già dal costruttore, ma possono anche essere realizzati in un secondo momento in seguito a delibera assembleare.
Il regolamento condominiale inoltre può stabilire che ciascun condòmino parcheggi una sola vettura per unità abitativa presso i posti auto definiti.
Qualora un condòmino non rispetti quanto deciso nel regolamento è bene rivolgersi all’amministratore di condominio e non postare foto sui social di quanto accaduto. Le targhe delle auto, infatti, sono considerate alla stregua dei dati personali perché consentono di identificare il proprietario.
Il condominio indisciplinato può anche essere oggetto di un processo penale per il reato di violenza privata (Cassazione penale, sezione quinta, 16 maggio 2006, n. 16571), in quanto con il suo parcheggio non ha consentito di gestire agilmente situazioni di emergenza.
Inoltre, qualora davanti al cancello condominiale che permette il passaggio delle auto vi sia un passo carrabile, gli eventuali veicoli che impediscono il suddetto passaggio possono essere multati o portati via dalla polizia municipale.
Se invece non vi è alcun passo carrabile il regolamento condominiale non può prevedere la rimozione dei veicoli, di condòmini o di terzi, a spese del trasgressore a titolo di sanzione, secondo quanto afferma l’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile (Cassazione, sezione seconda,16 gennaio 2014, n. 820). Si può chiedere, però, l’intervento di un carro attrezzi privato, che potrò essere rimborsato dal trasgressore solo agendo in giudizio.
Ci può essere anche il caso di un mancato utilizzo del posto auto condominiale. L’articolo 1024 del Codice Civile prescrive che il diritto di uso non può essere ceduto in locazione. Allo stesso modo l’articolo 1021 del Codice Civile stabilisce che il diritto di uso è legato ai bisogni del titolare e della sua famiglia. Qualora l’assemblea deliberi sulla cessione del posto auto inutilizzato allora potrà essere superato il vincolo di incedibilità.