Le antenne condominiali possono essere installate contestualmente alla creazione dell’edificio o in un momento successivo. Molti condòmini hanno spesso anche la necessità di installare antenne individuali sul tetto di un condominio per usi personali. Vediamo come la legge disciplina queste tre modalità di installazione di un antenna in un condominio.
Qual è la normativa sulle antenne già esistenti su edifici condominiali?
La legge 66/2001 specifica che l’antenna è di proprietà di tutti i condomini se esiste da quando è stato costruito l’edificio. Le spese per la manutenzione e conservazione degli impianti radiovisivi devono quindi essere ripartite tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali, a meno che non si stabilisca una regola diversa in sede di assemblea condominiale.
E se si installa un’antenna comune dopo la costruzione dell’edificio?
In caso di installazione di un’antenna successivamente alla costruzione dell’edificio, sarà di proprietà dei condomini che hanno votato per la sua installazione e di coloro che non hanno espresso un voto contrario.
Si può installare un’antenna indipendente in un edificio condominiale?
La buona notizia è si. Potete rifarvi al cosiddetto “Diritto d’antenna” sancito secondo l’art. 21 della costituzione che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e di accesso ad informazioni pubbliche. Il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs n. 259/03) tutela e specifica ulteriormente il diritto d’antenna specificando che tutti i condomini hanno il diritto di installare un impianto per la ricezione di segnali radiovisivi nella propria abitazione (ad esempio il proprio balcone) o nelle parti di proprietà comune (quindi anche sul tetto) purché ciò non crei danni agli altri condomini. Gli altri condomini non possono vietarne l’installazione e devono anche consentire l’accesso alle loro unità immobiliari per non ostacolare la realizzazione dell’impianto (art. 1122-bis, quarto comma c.c.).
Si può installare un’antenna 5G?
L’autorizzazione di installazione di una antenna radio base per la telefonia cellulare, come quella 5G, può essere concessa come un contratto atipico. Pertanto, come afferma anche la sentenza 9380 del 21 maggio 2020, non ci sono diritti reali a carico delle parti comuni. Per l’approvazione di questa installazione, che deve essere portata avanti nel rispetto di tutte le norme a tutela della salute dei residenti dell’intera zona, è sufficiente pertanto la maggioranza semplice, portatrice di almeno un terzo del valore del condominio, e non l’unanimità. Lo afferma la Cassazione nelle sentenze 8434/2020 e 8435/2020.
Il corrispettivo della locazione va ripartito per tutti i millesimi come sancito dall’articolo 1123 del Codice Civile.